Superbonus e Ecobonus 110%
- Arch. Stefano Garzetti
- 23 ott 2020
- Tempo di lettura: 2 min
Una grande occasione per le ristrutturazioni e gli interventi di miglioramento energetico: vantaggi, soggetti, limitazioni e interventi richiesti.

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
I beneficiari (art. 119 del d.l. 34) del superbonus sono 6:
condominio (lavori su parti comuni)
persone fisiche con un limite di 2 unità immobiliari per persona
istituto autonomi case popolari (IACP)
enti del “terzo settore” (Onlus, organizzazione di volontariato…)
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
società sportive (categoria inserita con Legge di conversione), solamente per lavori da eseguire su immobili destinati a spogliatoi
Una volta definiti i possibili beneficiari dell'agevolazione bisogna chiarire quali sono gli immobili citati nel decreto e quali le loro caratteristiche. In particolare le tipologie di edificio prese in considerazione sono:
condomini, intesi come edifici composti da più unità immobiliari e possedute da almeno 2 proprietari diversi;
unità immobiliari costituite in condominio (e relative pertinenze)
edificio unifamiliare di proprietà esclusiva (es. villetta)
unità immobiliare autonoma in condominio con ingresso autonomo (es. villetta a schiera)
Nel caso di condomini va specificato che sono ammessi al bonus 110% gli interventi effettuati dai condomini, di isolamento termico che interessano l’involucroro dell’edificio e gli interventi realizzati sulle parti comuni (sostituzione degli impianti di climatizzazione).
Il Superbonus può essere richiesto se è presente almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti”, al quale possono essere legati degli interventi “aggiuntivi”. Gli interventi trainanti sono:
interventi di isolamento termico delle superfici opache (verticali, orizzontali i inclinate) che interessano almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (es. sostituzione caldaia condominiale)
interventi sugli edifici unifamiliari o assimilabili per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Gli interventi aggiuntivi sono invece:
interventi di efficientamento energetico (isolamento pareti e sostituzione infissi…)
installazione di impianti solari fotovoltaici
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
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