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Superbonus e Ecobonus 110%

  • Arch. Stefano Garzetti
  • 23 ott 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

Una grande occasione per le ristrutturazioni e gli interventi di miglioramento energetico: vantaggi, soggetti, limitazioni e interventi richiesti.


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Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.


I beneficiari (art. 119 del d.l. 34) del superbonus sono 6:

  • condominio (lavori su parti comuni)

  • persone fisiche con un limite di 2 unità immobiliari per persona

  • istituto autonomi case popolari (IACP)

  • enti del “terzo settore” (Onlus, organizzazione di volontariato…)

  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

  • società sportive (categoria inserita con Legge di conversione), solamente per lavori da eseguire su immobili destinati a spogliatoi

Una volta definiti i possibili beneficiari dell'agevolazione bisogna chiarire quali sono gli immobili citati nel decreto e quali le loro caratteristiche. In particolare le tipologie di edificio prese in considerazione sono:

  • condomini, intesi come edifici composti da più unità immobiliari e possedute da almeno 2 proprietari diversi;

  • unità immobiliari costituite in condominio (e relative pertinenze)

  • edificio unifamiliare di proprietà esclusiva (es. villetta)

  • unità immobiliare autonoma in condominio con ingresso autonomo (es. villetta a schiera)

Nel caso di condomini va specificato che sono ammessi al bonus 110% gli interventi effettuati dai condomini, di isolamento termico che interessano l’involucroro dell’edificio e gli interventi realizzati sulle parti comuni (sostituzione degli impianti di climatizzazione).

Il Superbonus può essere richiesto se è presente almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti”, al quale possono essere legati degli interventi “aggiuntivi”. Gli interventi trainanti sono:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache (verticali, orizzontali i inclinate) che interessano almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio

  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (es. sostituzione caldaia condominiale)

  3. interventi sugli edifici unifamiliari o assimilabili per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Gli interventi aggiuntivi sono invece:

  1. interventi di efficientamento energetico (isolamento pareti e sostituzione infissi…)

  2. installazione di impianti solari fotovoltaici

  3. infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Contattami per richiedere informazioni o semplicemente per curiosità.



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